(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Abruzzo  n.  105
                    Speciale del 14 ottobre 2015) 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli artt. 34, 44 e 45 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale  n.  42/2  dell'8  ottobre
2015. 
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  Legge regionale 14 ottobre 2015 n. 29. 
  Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
della costa abruzzese 
  E ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nelle zone di
mare poste entro le dodici miglia marine dalle linee di  costa  lungo
l'intero perimetro costiero della Regione  Abruzzo  sono  vietate  le
attivita' di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi
liquidi e gassosi. 
  2. Il divieto di cui al comma 1 si applica  anche  ai  procedimenti
autorizzatori e concessori in corso alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, finalizzati al rilascio di titoli abilitati per
l'esercizio di attivita' di prospezione, ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi  liquidi  e  gassosi.  Tale  divieto  concerne  anche   i
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. 
  3.  E'  fatta  salva  l'efficacia  dei  titoli   abilitativi   gia'
rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.